Rintracciabilità

Sistema di rintracciabilità ai fini del Regolamento CE 1935/2004

Sistema di rintracciabilità ai fini del Regolamento CE 1935/2004

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27/10/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, a partire dal 27/10/06 anche i produttori di materiali ed oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari hanno l'obbligo di creare un sistema di rintracciabilià dei propri prodotti.
Ai sensi di queste disposizioni, ciascun operatore del settore deve essere in grado di disporre di sistemi e procedure che consentano una facile identificazione del prodotto, in modo che ne sia facilitato il ritiro in caso di pericolo per la salute del consumatore.
Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 definisce la “rintracciabilità” come la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione.
La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.

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