GMP - Buone Pratiche di Fabbricazione
Dal 1° agosto 2008 è entrato in applicazione il regolamento 2023/06.
Oggetto e Campo di applicazione
Il regolamento 2023/06/CE è uno strumento legislativo per tutelare la sicurezza dei consumatori ed è in applicazione al Regolamento 1935/04/CE ove si prescrive che i materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione.
Il regolamento 2023/06/CE stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione, per i materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti.
Nell'ambito dei materiali e oggetti si intende anche il packaging destinato al confezionamento e al contenimento dei prodotti alimentari. Rientrano, pertanto le cassette in legno destinate al contenimento e al trasporto di derrate alimentari, i taglieri in legno, altri prodotti in legno che vanno a contatto con gli alimenti, i tappi in sughero.
GMP è l'acronimo di “Good Manufacturing Practice”(“Buone Pratche di Fabbricazione”) . Con esse si assicurano che i materiali e gli oggetti siano fabbricati e controllati in modo coerente e nel rispetto dell'igiene, al fine di conformarsi alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all'uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche. Le GMP sono volte, in primo luogo, a rendere conformi i prodotti in legno e sughero alle disposizioni specifiche per il food contact (cioè “a contatto con gli alimenti”).
Il regolamento 2023/06/CE dispone altresì alcune disposizioni specifiche.
I materiali e gli oggetti stampati in stato finito o semifinito vanno movimentati e immagazzinati in modo che le sostanze presenti sulla superficie stampata non siano trasferite al lato a contatto con il prodotto alimentare:
a) attraverso il substrato oppure
b) a causa del set-off quando vengono impilati o sono sulle bobine, in concentrazioni che portino a livelli di sostanza nel prodotto alimentare non in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
Comunque sia è fatto divieto che le superfici stampate si trovino direttamente a contatto con il prodotto alimentare.
Cosa si deve fare
Le GMP ai sensi del regolamento 2023/06/CE sono un sistema di qualità documentato (procedure, istruzioni, registrazioni che permettano di effettuare il controllo e l'assicurazione della qualità) integrato anche da aspetti igienici che danno origine a:
• una parte documentale obbligatoria (a dimostrazione e disposizione delle autorità competenti) sulle specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione, pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti;
• una parte strutturale (intesa come aree produttive e personale) adeguata e igienica.
Un sistema di qualità certificata, ad esempio la certificazione ISO 9000, rappresenta un eccellente base per l'implementazione delle GMP, ma la certificazione non costituisce, di per sé, prova di conformità al regolamento 2023/06/CE. Le GMP richiedono l'implementazione di procedure specifiche che vanno oltre a quelle qualitative ai fini della certificazione.
Cosa si consiglia di fare
• Solo se strettamente necessario attuare interventi operativi sulla parte strutturale degli stabilimenti dedicati alla produzione di cassette in legno ad uso alimentare, implementando tute le azioni volte a garantire la sicurezza e l'igiene del prodotto.
• Svolgere almeno ogni anno un breve corso di formazione e aggiornamento a favore di tutti i lavoratori in azienda, tenendo conto delle rispettive competenze e professionalità.
Si ricorda inoltre, che è obbligo di legge:
• Avvalersi in ogni caso di un sistema di rintracciabilità a partire dal fornitore di materie prime (obbligatorio ai sensi dell'art. 17 del regolamento 1935/04/CE).
• Richiedere a tutti i fornitori di materie prime: merce con dichiarazioni di conformità specifiche per il contatto alimentare, rigorose e aggiornate, con puntuali riferimenti legislativi e ove necessario, supportate da rapporti di prova di laboratori accreditati.
• Redigere e rilasciare a tutti i clienti finali le dichiarazioni di conformità ai sensi dell'art. 16 del regolamento 1935/04/CE, complete in ogni parte, con precisi riferimenti legislativi, modalità e condizioni d'uso. Anche se è facoltativo, la cosa migliore sarebbe fare delle prove di laboratorio (ad esempio presso il CRIL) in modo che ci siano rapporti di prove e altre dimostrazioni tecnico - scientifiche ad accompagnare le dichiarazioni.
In caso di controllo?
In caso di controllo da parte delle autorità competenti, per poter disporre di alcuni elementi di base ai fini della dimostrare dell'applicazione del regolamento 2023/06/CE, si consiglia di avere e rendere disponibili alle autorità preposte:
1. Documentazione attestante il sistema di rintracciabilità;
2. Documentazione attestante la conformità a contatto alimentare delle materie prime;
3. Dichiarazioni di conformità dei prodotti in legno e sughero per i clienti;
4. Supporto cartaceo o informatico della legislazione di riferimento.
La documentazione deve essere debitamente registrata, archiviata e deve essere aggiornata e di ciò ne deve essere data evidenza.
Per ulteriori informazioni sulle Buone Pratiche di Fabbricazione – GMP scrivere a legnosughero@federlegno.it o contattare la segreteria di Conlegno al tel. 0280604 – 372