Dichiarazione di conformità

E' obbligatorio redigere e rilasciare a tutti i clienti finali le dichiarazioni di conformità ai sensi dell'art. 16 del regolamento 1935/04/CE, complete in ogni parte, con precisi riferimenti legislativi, modalità e condizioni d'uso. Anche se  è facoltativo, la cosa migliore sarebbe fare delle prove di laboratorio (ad esempio presso il CRIL) in modo che ci siano rapporti di prove e altre dimostrazioni tecnico - scientifiche ad accompagnare le dichiarazione.

L'obbligo, da parte dei produttori di materiali e imballaggi destinati al contatto con gli alimenti di rilasciare una dichiarazione di conformità viene citato nell'art. 16 (“Dichiarazione di Conformità”) del Regolamento 1935/04 che si riporta di seguito:

“1. Le misure specifiche di cui all'articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.

Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.

2. In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti.”

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