FAQ

Quale è l’oggeto dell’art. 17 del Regolamento Comunitario n. 1935/2004?
Il regolamento comunitario, che interessa prioritariamente i fornitori di imballaggi, rientra nel disegno generale della sicurezza alimentare e, dopo la rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, dispone l’obbligo di organizzare sistemi e procedure per la rintracciabilità anche dei materiali e degli oggetti che vengono a contatto con gli alimenti.
- 22 dicembre 2006 -

Cosa recita l’art. 17 - Rintracciabilità - del Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento Europeo del 27/10/2004?
1. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informaxioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità

2. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l’individuazione delle imprese a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal seguente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.

3. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l’etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.
- 22 dicembre 2006 -

Sono previste sanzioni per la mancata applicazione della Rintracciabilità?
Al momento non è stata emanata alcuna specifica sanzione relativa alla mancata o non corretta applicazione dell’art.17.
- 22 dicembre 2006 -

Cosa si intende per “Fattibilità tecnologica”?
Finora, nonostante le numerose sollecitazioni fra cui quelle di Confcommercio dirette a chiarire la portata giuridica ed organizzativa dell’espressione “Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica”, nessuna Amministrazione sembra aver fornito orientamenti sull’argomento.
- 22 dicembre 2006 -

Cosa va registrato nel registro di rintracciabilità in ingresso?
In questo registro vanno indicati gli elementi destinati alla costruzione dell’imballaggio (o prodotto destinato al contatto con gli alimenti), perciò tutti i semilavorati e le parti di assemblaggio che saranno destinati a tale scopo (compresi per esempio i chiodi).
Per una migliore identificazione, nella colonna materiale è bene indicare sia la tipologia di materiale sia le dimensioni dei semilavorati.
- 22 dicembre 2006 -

I registri di rintracciabilità in ingresso e uscita e quello delle non conformità devono essere obbligatoriamente cartacei?
No, è possibile gestire i registri anche solo in formato elettronico, purchè vengano conservate le informazioni, da stampare all’occorrenza; i registri non devono essere vidimati.
- 22 dicembre 2006 -

L’assemblaggio del prodotto/imballaggio destinato al contatto con gli alimenti può essere affidato ad una società esterna?
Sì, è però essenziale che venga sempre garantita la rintracciabilità.
- 22 dicembre 2006 -

Come e dove va apposto il codice della rintracciabilità sul prodotto/imballaggio destinato al contatto con gli alimenti?
Si può apporre il codice di rintracciabilità su qualunque lato del prodotto/imballaggio destinato al contatto con gli alimenti; è preferibile comunque usare un inchiostro indelebile e atossico, marchiando se possibile in un punto in cui non si avrà il contatto con gli alimenti.
- 22 dicembre 2006 -

E’ necessario stoccare i lotti differenti in aree separate?
Non è necessario, poichè l’identificazione del lotto avviene tramite il codice apposto sull’imballaggio in legno, ma possono essere comunque stoccati in apposita area.
- 22 dicembre 2006 -

E’ possibile impostare la registrazione finalizzata alla rintracciabilità in modo diverso da quella indicata sulla procedura di Assoimballaggi?
Sì, purchè sia sempre garantita la rintracciabilità; ad esempio partendo dalla registrazione per lotto di produzione, in modo da poter ricostruire in tempo reale la situazione di ogni singolo lotto.
- 22 dicembre 2006 -

E’ possibile utilizzare il borace come antimuffa sugli imballaggi in legno destinati al contatto con gli alimenti?
Il borace (sodio borato o sodio tetraborato decaidrato) è un fra i più comuni e importanti composto del boro È un cristallo morbido bianco, che si dissolve facilmente nell’acqua. Se lasciato esposto all’aria secca, perde lentamente l’acqua di idratazione e diventa una sostanza gessosa bianca. Il borace viene utilizzato come anti-fungino e biocida in diversi prodotti e formulazioni industriali. Poiché il borace è un composto altamente solubile in acqua, classificato come sostanza irritante (Xi) ai sensi della direttiva 67/548/EWG e le relative prescrizioni richiedono di evitare il contatto con la pelle (S24) e di respirarne i gas/fumi/vapori/aerosoli (S23), si ritiene che non possa essere utilizzato sugli imballaggi quando si configuri un diretto contatto con gli alimenti contenuti (fonte: L’esperto del Legno Risponde).
- 05 febbriao 2007 -

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